Tassazione agevolata delle royalties su marchi: vantaggi
- 17 apr
- Tempo di lettura: 8 min

TL;DR:
Le royalties sui marchi sono deducibili per le aziende, soggette a normativa specifica.
Il Patent Box dal 2021 esclude i marchi tra gli asset agevolabili.
Una corretta pianificazione fiscale e contrattuale è essenziale per massimizzare i benefici e ridurre i rischi.
Le royalties derivanti da licenze di marchio rappresentano uno strumento di grande rilevanza fiscale, spesso sottovalutato o mal compreso dalle imprese italiane e internazionali. Molti operatori credono che il nuovo Patent Box si applichi anche ai marchi, ma si tratta di una falsa convinzione diffusa che può portare a errori gravi nella pianificazione fiscale. Questa guida offre un quadro normativo preciso, esempi numerici concreti e indicazioni operative per chi desidera ottimizzare la tassazione delle royalties su marchi in modo legalmente sostenibile e documentato.
Indice
Punti Chiave
Punto | Dettagli |
Deduzione costi royalties | Le società possono dedurre integralmente i canoni, riducendo imposta IRES e IRAP. |
Esclusione marchi dal Patent Box | I marchi sono esclusi dal nuovo Patent Box, quindi serve pianificazione alternativa per la tassazione agevolata. |
Importanza della documentazione | Una licenza corretta e ben motivata è essenziale per ottenere davvero vantaggi fiscali. |
Rischi nelle operazioni internazionali | Le royalties verso l’estero possono essere soggette a ritenute elevate senza pianificazione adeguata. |
Contesto normativo delle royalties sui marchi
La royalty su marchio è il corrispettivo periodico che il licenziatario corrisponde al titolare del marchio in cambio del diritto di utilizzarlo nell’esercizio della propria attività commerciale o produttiva. Dal punto di vista fiscale, il trattamento di questi proventi varia in modo significativo a seconda che il percettore sia una società o una persona fisica, e che l’utilizzo del marchio avvenga in modo abituale o occasionale.
Per le società licenziatarie, i canoni di licenza sono integralmente deducibili come costi inerenti all’attività d’impresa. Si tratta di un vantaggio non trascurabile: una S.r.l. che paga 20.000 euro annui di royalties a un terzo titolare del marchio riduce proporzionalmente la base imponibile IRES e IRAP, con un risparmio fiscale effettivo che può superare i 5.000 euro all’anno. Il riferimento normativo è l’articolo 109 del TUIR, che disciplina i criteri generali di deducibilità dei costi d’impresa, tra cui la inerenza e la competenza temporale. Come confermato anche nelle guide specialistiche, la deduzione integrale dei canoni consente alla società licenziataria di ridurre la base IRES e IRAP in modo diretto e documentabile.
Per le persone fisiche che percepiscono royalties da marchi non nell’ambito di un’attività d’impresa, i proventi rientrano nella categoria dei redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. Questi sono soggetti a tassazione IRPEF progressiva, con aliquote che variano dal 23% al 43%, ma non sono gravati da contributi INPS se la percezione avviene in modo non abituale. Un ulteriore vantaggio: se il cedente non è un’impresa, la licenza non è soggetta a IVA, semplificando notevolmente la gestione amministrativa.
I principali riferimenti normativi applicabili sono:
Art. 109 TUIR: criteri di deducibilità dei costi per le imprese
Art. 67 TUIR: redditi diversi per persone fisiche non imprenditori
Art. 25 DPR 600/1973: ritenuta alla fonte su royalties corrisposte a non residenti
“Il corretto inquadramento normativo della royalty da marchio è il primo passo per costruire una struttura fiscale efficiente e resiliente a eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.”
Per approfondire i vantaggi fiscali per la S.r.l. in relazione alla gestione delle royalties, è fondamentale esaminare anche il profilo del licenziante e la struttura contrattuale adottata.
Vantaggi fiscali: come ottimizzare la licenza del marchio
Compreso il quadro normativo, è essenziale vedere come questi elementi si traducano in risparmi reali e benefici concreti per imprese e persone fisiche. Il punto di partenza è sempre la corretta strutturazione del contratto di licenza, che deve essere redatto in forma scritta, prevedere un canone economicamente congruo rispetto al valore del marchio e documentare la motivazione economica sottostante all’operazione.
La tabella seguente offre un confronto immediato tra i due principali regimi di tassazione per chi percepisce proventi da un marchio di cui è titolare:
Tipo di provento | Soggetto percettore | Tassazione applicabile | INPS | IVA |
Royalty da licenza | Persona fisica non imprenditore | IRPEF progressiva (23%43%) | No (se non abituale) | No |
Royalty da licenza | Società (S.r.l., S.p.A.) | IRES 24% + IRAP | Sì (contributi soc.) | Sì |
Dividendi da partecipazione | Persona fisica (socio) | 26% ritenuta secca | No | No |
Il confronto evidenzia che, in molte situazioni, la percezione di royalties come persona fisica non imprenditore può risultare fiscalmente più efficiente rispetto alla distribuzione di dividendi, soprattutto per redditi medio-alti dove la progressività IRPEF è bilanciata dall’assenza di oneri previdenziali e dalla deducibilità in capo alla società. Il risparmio effettivo IRES e IRAP per una S.r.l. che deduce royalties può essere significativamente superiore rispetto alla distribuzione semplice di utili.
Per ottimizzare correttamente la struttura fiscale di una licenza di marchio, si raccomanda di seguire questi passaggi in ordine:
Registrare il marchio presso l’UIBM o l’EUIPO per garantire tutela giuridica piena e credibilità negoziale
Redigere un contratto di licenza analitico, con durata, territorialità, canone e clausole di controllo qualità
Effettuare una perizia di stima del marchio per documentare la congruità del canone concordato
Verificare la motivazione economica dell’operazione, evitando strutture che possano apparire elusive
Gestire la compliance fiscale sia del licenziante sia del licenziatario, con registrazione del contratto ove richiesta
I vantaggi fiscali del marchio registrato sono amplificati da una strutturazione contrattuale rigorosa e da un’attenta analisi della posizione fiscale di tutte le parti coinvolte. Per approfondire le modalità operative per pagare meno tasse con royalties, è sempre consigliabile affidarsi a professionisti con esperienza specifica nel settore.

Patent Box e altri incentivi: cosa cambia per i marchi
Chiariti i vantaggi reali delle royalties, occorre ora affrontare un errore molto comune nella pratica aziendale: l’applicazione del Patent Box ai marchi. Il nuovo Patent Box è un regime di tassazione agevolata introdotto in Italia per incentivare lo sviluppo e la valorizzazione di determinati beni immateriali, ma la sua evoluzione normativa ha portato a una ridefinizione significativa degli asset ammissibili.
Fin dalla riforma del 2021, confermata dalla normativa vigente nel 2026, il Patent Box esclude esplicitamente i marchi dal novero dei beni intellettuali agevolabili. Sono invece ammessi: software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli giuridicamente tutelati, nonché processi e formule segrete. Questa distinzione è fondamentale e spesso ignorata, con conseguenze potenzialmente gravi per chi struttura la propria pianificazione fiscale su presupposti errati.
Regime | Beni ammessi | Marchi inclusi? | Agevolazione |
Vecchio Patent Box (ante 2021) | Marchi, brevetti, software, know-how | Sì | Variabile per bene |
Nuovo Patent Box (dal 2021) | Brevetti, software, disegni, modelli | No | Deduzione 110% costi R&S |
Consiglio Pro: Diffidare di fonti che indicano i marchi come beni ancora ammissibili al nuovo Patent Box. Il dato normativo è inequivocabile, e strutturare un piano fiscale su questa base potrebbe esporre l’impresa a contestazioni e sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le alternative agevolative oggi effettivamente percorribili per i marchi includono:
Ottimizzazione della struttura di licenza come descritta nella sezione precedente
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo, se il marchio è collegato a processi innovativi documentati
Rivalutazione fiscale dei marchi nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti)
Pianificazione societaria con holding per la gestione centralizzata dei diritti di proprietà intellettuale
Per una pianificazione fiscale del marchio realmente efficace, è indispensabile partire da un’analisi accurata degli asset disponibili e degli strumenti normativi effettivamente applicabili. La guida Patent Box aggiornata costituisce un riferimento utile per verificare lo stato della normativa vigente.

Sfide operative, rischi e pianificazione internazionale
Oltre alle opportunità, è fondamentale non sottovalutare le complessità e i rischi che possono impattare sulle strategie di tassazione agevolata delle royalties. La gestione internazionale di licenze di marchio presenta criticità specifiche che richiedono competenze multidisciplinari e documentazione rigorosa.
Le royalties intra-gruppo devono necessariamente rispettare il principio di libera concorrenza, noto come arm’s length, per non essere disconosciute dall’Amministrazione finanziaria. Il rischio di disconoscimento della deducibilità per canoni non congrui è concreto e frequente: l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sulle operazioni infragruppo negli ultimi anni, con specifico riferimento alle transazioni che coinvolgono asset intangibili come i marchi.
Per una corretta gestione operativa, si raccomanda di seguire questa sequenza:
Redigere un contratto di licenza dettagliato con clausole conformi agli standard internazionali OCSE
Commissionare una perizia indipendente sul valore del marchio che giustifichi il canone pattuito
Predisporre la documentazione di transfer pricing (masterfile e country file) per le operazioni intra-gruppo
Verificare le convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili nei Paesi coinvolti
Monitorare le ritenute alla fonte applicate nello Stato della fonte e coordinarle con il regime fiscale del percettore
Le ritenute internazionali sulle royalties variano tipicamente dal 5% al 15% a seconda della convenzione fiscale applicabile, riducibili o azzerabili mediante accordi bilaterali tra gli Stati contraenti. La corretta applicazione di questi meccanismi richiede analisi caso per caso.
Consiglio Pro: Uno degli errori più frequenti nella gestione multinazionale delle royalties è la mancata predisposizione della documentazione di transfer pricing prima dell’avvio delle operazioni. Intervenire a posteriori è significativamente più costoso e meno efficace.
“La solidità di qualsiasi struttura di royalty internazionale dipende dalla qualità della documentazione contrattuale e valutativa, non dall’entità del risparmio fiscale teoricamente conseguibile.”
Per le strategie di protezione fiscale del marchio in contesti internazionali, la scelta dello Stato di residenza della holding titolare dei diritti IP riveste un’importanza strategica che non può essere trascurata.
L’errore comune che penalizza le aziende
Dopo un quadro tecnico e normativo articolato, merita attenzione una riflessione su ciò che fa veramente la differenza nella pratica aziendale. L’errore più ricorrente non è di natura tecnica, ma strutturale: molte imprese si affidano a modelli contrattuali standardizzati o a interpretazioni normative superficiali, senza investire nella personalizzazione della struttura e nella compliance documentale rigorosa.
Persino consulenti con esperienza generale commettono con una certa frequenza errori sugli incentivi effettivamente applicabili ai marchi, confondendo il regime del Patent Box con le agevolazioni sulle royalties o trascurando le implicazioni del transfer pricing nelle operazioni internazionali. Il costo di questi errori è spesso superiore al risparmio inizialmente perseguito.
Una pianificazione accurata condotta da un team multidisciplinare, composto da legali, fiscalisti e valutatori specializzati, produce economie reali e strutture resistenti ai controlli. La perizia di stima per il marchio non è un costo accessorio, ma un elemento fondante della strategia fiscale.
“Nessun risparmio fiscale regge se basato su pratiche non solidamente documentate e motivate.”
La personalizzazione, dunque, non è un lusso: è la condizione necessaria perché qualsiasi struttura di royalty produca i vantaggi attesi senza generare rischi equivalenti o superiori.
Proteggi e valorizza il tuo marchio con la consulenza giusta
La pianificazione fiscale delle royalties su marchi richiede competenze specialistiche che integrano il diritto della proprietà industriale, la fiscalità d’impresa e il diritto commerciale internazionale. Affidarsi a professionisti esperti permette di strutturare licenze efficaci, documentare correttamente i canoni e gestire le implicazioni fiscali sia in Italia sia all’estero, prevenendo contestazioni e massimizzando i benefici.

Studio Legale Coviello offre consulenza specializzata per imprese italiane e internazionali che desiderano valorizzare i propri asset di proprietà intellettuale attraverso strategie legalmente solide. Dalla gestione di marchi storici alla strutturazione di contratti di licenza conformi agli standard internazionali, lo studio accompagna i clienti in ogni fase del processo, con un approccio multidisciplinare e orientato ai risultati concreti.
Domande frequenti
Le royalties da marchio sono ancora deducibili fiscalmente per le società?
Sì, per le società licenziatarie le royalties sono integralmente deducibili come costi inerenti, riducendo imponibile IRES e IRAP, a condizione che il canone sia congruo e documentato.
Il nuovo Patent Box si applica ai marchi?
No, dal 2021 il Patent Box esclude i marchi e include esclusivamente software, brevetti industriali, disegni e modelli giuridicamente tutelati.
Qual è il trattamento fiscale delle royalties da marchio per le persone fisiche?
Le persone fisiche dichiarano le royalties come redditi diversi soggetti a IRPEF progressiva, senza contributi INPS se la percezione non è abituale e senza IVA se il cedente non è un’impresa.
Quanto incidono le ritenute sulle royalties in operazioni internazionali?
Le royalties internazionali sono soggette a ritenute dal 5% al 15%, riducibili mediante applicazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni vigenti tra gli Stati coinvolti.
Raccomandazione







Commenti